Art. 23 — Ritiro della domanda

Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Testo vigente dal 16 febbraio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art23 · fonte del testo