Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. ((2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro)) 1 Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione gia' esistenti nel diritto nazionale al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonche' fini d'informazione o espressione di opinioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 2013, n. 97

1

La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2007 al 4 settembre 2013. 59 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. aggiunto: 2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio tolto: ponderato mensile dei lavoratori subordinatiaggiunto: , a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due annitolto: . I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attivita' di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.aggiunto: , sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro Il presente decreto legislativo non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 agosto 2013, n. 97

    La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25~art3 · fonte del testo