Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2005 al 29 luglio 2015. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.»;
tolto: b) al comma 4 le parole: «nonche' della relazione prevista all'articolo 5, comma 3,» sono eliminate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-21;238~art4 · fonte del testo
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