Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2005 al 29 luglio 2015. 196 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: All'articolo 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;»;
tolto: b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi;»;
tolto: c) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali;»;
tolto: d) al comma 3, le parole: «e quello della sanita',» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanita' e dell'interno,»;
tolto: e) al comma 3, le parole: «e petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1,».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-21;238~art1 · fonte del testo
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