Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105.
Abrogato dal 29 luglio 2015
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2005 al 29 luglio 2015. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: All'allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) alla sezione 1 le parole: «La Societa' ha presentato la relazione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo» sono eliminate;
tolto: b) alla sezione 2, la parola: «fabbricante.» e' sostituita dalla seguente: «gestore.»;
tolto: c) alla sezione 2, dopo il primo paragrafo e' aggiunto il seguente: «Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento»;
tolto: d) alla sezione 3, e' aggiunto il seguente trattino: «- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative»;
tolto: e) alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»;
tolto: f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome comune o generico» e' inserita la seguente: «Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato»;
tolto: g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni debbono...» a: «... desunte dal Rapporto di sicurezza)» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovra' riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v)»;
tolto: h) alla sezione 9, il titolo e' sostituito dal seguente: «Informazioni per le autorita' competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non e' stato predisposto o non e' previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi).».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-21;238~art21 · fonte del testo
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