Art. 135 — Diffusione dell'informazione nell'Unione europea
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
Abrogato dal 27 agosto 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1995 al 27 agosto 2020. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'informazione diffusa ai sensi dell'articolo 131 viene comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, n. 89/618/EURATOM, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile comunica alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui agli articoli 130 e 132.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2020, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;230~art135 · fonte del testo
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