[1]Statistiche

[2]Le Parti convengono di promuovere, in linea con le attivita' di cooperazione statistica in corso tra l'Unione europea e l'ASEAN, lo sviluppo della capacita' statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonche', in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art47 · fonte del testo