Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro sei mesi dalla notifica dell'avviso previsto dall'articolo precedente, la commissione di cui all'articolo 6 emette il parere sull'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana dopo aver sentito l'interessato, se questi ne ha fatto domanda e se, avvertito, si e' presentato nel giorno fissato. La richiesta di audizione deve essere presentata non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 7. Nei confronti di coloro elio risiedono all'estero il termine anzidetto e' di giorni 60. Il termine di cui al primo comma del presente articolo puo' essere prorogato dal presidente della commissione, con decreto motivato, una sola volta e per un tempo non superiore ai tre mesi. Decorso il termine senza che la commissione abbia espresso il parere, il Ministro provvede, sentito il Consiglio di Stato. Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire alla commissione tutte le informazioni da essa richieste. La commissione ha altresi' facolta' di sentire testimoni direttamente, a mezzo del presidente o di un altro componente all'uopo delegato, o richiedendo una autorita' del luogo dove si trova la persona da esaminare. Ai testimoni si applicano le disposizioni dell'art. 372 del Codice penale. La persona sottoposta a procedimento ha facolta' di farsi assistere o rappresentare. Il procedimento per l'esclusione della cittadinanza non e' sospeso se pendano davanti all'autorita' giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati. La commissione esprime il suo parere anche sulle contestazioni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art8 · fonte del testo
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