Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono salvi i negozi e gli altri atti giuridici concernenti la liquidazione dei beni ed il trasferimento in Germania del relativo valore posti in essere sia direttamente dagli interessati, sia a mezzo di enti od organi creati od adibiti al detto scopo, in conformita' della legge 21 agosto 1939, n. 1241, degli accordi italo - tedeschi del 1939 e degli anni successivi, e delle altre leggi emanate in attuazione degli accordi medesimi, senza che ne possa essere dedotta la mancata pubblicazione come motivo di invalidita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art24 · fonte del testo
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