Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le persone indicate nell'art. 2, che non abbiano fatto la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica prescritta dal medesimo articolo, nonche' le persone indicate nell'art. 11 che non abbiano fatto la domanda di riacquisto della cittadinanza italiana e si trovino in Italia, dovranno entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione o della domanda, denunciare alla Prefettura della provincia nella quale si trovano, il loro stato di cittadinanza per adempiere a tutti gli obblighi incombenti agli stranieri presenti in Italia, secondo le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore. Salve le sanzioni stabilite da altre disposizioni, i contravventori sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a L. 150.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-02;23~art22 · fonte del testo
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