Art. 10 — Norme finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20.
Abrogato dal 22 marzo 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 febbraio 2018, n. 20.
Abrogato dal 22 marzo 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1995 al 22 marzo 2018. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla modifica e alle integrazione degli allegati al presente decreto. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 3, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2018, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;220~art10 · fonte del testo
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