La regolazione degli adempimenti derivanti dalla applicazione degli articoli che precedono puo' essere fatta, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.
Testo vigente dal 8 aprile 1948
