Alla liquidazione ed al pagamento delle spese previste nel precedente articolo provvede l'"Amministrazione per gli Aiuti Internazionali" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006. Le somme necessarie per tali pagamenti sono poste a disposizione della "Amministrazione" medesima mediante ordini di accreditamento emessi a favore del presidente di essa, in base a fabbisogni e a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" assume la qualifica di funzionario delegato con obbligo di presentare trimestralmente i rendiconti di gestione. La gestione si svolge sotto il controllo del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 8 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;220~art2 · fonte del testo