Le visite tecniche per le unita' navali della navigazione interna sono effettuate dalle autorita' competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le unita' navali dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato, ai sensi dell'Allegato VII, risulta che l'unita' navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'Allegato II, tenuto anche conto dell'Allegato IX. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorita' competenti ad effettuare le visite tecniche di cui al comma 1.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art8 · fonte del testo