In caso di modifiche o riparazioni che incidono sulla robustezza strutturale della costruzione, sulla navigabilita', sulla manovrabilita' o sulle caratteristiche specifiche dell'unita' navale di cui all'Allegato II, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorita' competente di sottoporre l'unita' navale nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. A seguito della visita e' rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unita' navale, oppure il certificato esistente e' modificato di conseguenza. Quando il certificato precedente e' stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorita' competente informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorita' dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o al rinnovo.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art13 · fonte del testo