Dopo l'art. 2504-quater del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2504-quinquies (Incorporazione di societa' interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una societa' in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.".

Testo vigente dal 23 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22~art16 · fonte del testo