Dopo l'art. 2504 del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte. La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.".

Testo vigente dal 23 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22~art13 · fonte del testo