Dopo l'art. 2504-bis del codice civile e' inserito il seguente: "Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La societa' che risulta dalla fusione non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa' fiduciarie o di interposta persona, dalle societa' medesime. La societa' incorporante non puo' assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa' incorporate possedute, anche per il tramite di societa' fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa' incorporante.".
Testo vigente dal 23 gennaio 1991
