Le dichiarazioni di inammissibilita' dei ricorsi contro le sentenze indicate nell'articolo precedente, che sono state pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il motivo previsto dagli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale, sono revocate di diritto e i ricorsi dichiarati inammissibili riacquistano efficacia giuridica. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il difensore puo' chiedere al presidente della Corte di Cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.

Testo vigente dal 5 febbraio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;22~art2 · fonte del testo