Il ricorso puo' essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia gia' dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto. Per i ricorsi gia' proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
