Il ricorso puo' essere nuovamente proposto qualora la Corte di cassazione lo abbia gia' dichiarato inammissibile prima della entrata in vigore del presente decreto. Per i ricorsi gia' proposti e non ancora decisi, il difensore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere al presidente della Corte di cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.

Testo vigente dal 14 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;439~art6 · fonte del testo