Se la sentenza di condanna alla pena di morte non e' stata impugnata e il termine per l'impugnazione e' gia' scaduto, e' concesso al condannato per ricorrere in cassazione un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine devono essere presentati i motivi del ricorso agli effetti dell'art. 201 del Codice di procedura penale.

Testo vigente dal 5 febbraio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;22~art3 · fonte del testo