Se la sentenza di condanna alla pena di morte non e' stata impugnata e il termine per l'impugnazione e' gia' scaduto, e' concesso al condannato per ricorrere in cassazione un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine devono essere presentati i motivi del ricorso agli effetti dell'art. 201 del Codice di procedura penale.
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
