Disciplina transitoria in tema di riduzione da attivita' economica sostanziale Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato B, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.

Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art55 · fonte del testo