Art. 355
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]transitoria in tema di riduzione da attivita' economica sostanziale (articolo 55 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
[2]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 335, commi 3 e 4, l'aliquota del 5 per cento e' sostituita da quella indicata nell'allegato C, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
