Art. 742 c.o.m. — Dimissioni dai corsi

Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno ((due terzi)) delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso:

  • a)se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
  • b)se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.

Testo vigente dal 15 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 giugno 2016. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno tolto: un terzo aggiunto: due terzi delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso previa determinazione del Direttore generale del personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art742 · fonte del testo