Art. 3 — Campo di applicazione

Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprieta' dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito e' sorto, per servizi governativi non commerciali.

Testo vigente dal 26 luglio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-28;111~art3 · fonte del testo