L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e' cosi' modificato: "Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facolta' di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione".
Testo vigente dal 29 dicembre 1948
