L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e' cosi' modificato: "Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facolta' di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione".

Testo vigente dal 29 dicembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-27;1884~art2 · fonte del testo