Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», all'articolo 86, al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale anche per le finalità di cui al primo periodo.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art4