All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
  • b)al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.

Testo vigente dal 24 febbraio 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13~art39 · fonte del testo