[1]Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 371-bis, al comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le attività di cui al secondo e al terzo periodo anche al fine di individuare i beni di cui è consentita la confisca»;
  • b)all'articolo 430:
  • 1)dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può compiere ogni attività di indagine che si renda necessaria al fine di individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca obbligatoria nei casi previsti dalla legge.»;
  • 2)al comma 2, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
  • c)dopo l'articolo 536 è inserito il seguente:

[2]«536-bis (Disposizioni in materia di confisca per equivalente).

[3]- In tutti i casi in cui deve essere disposta la confisca per equivalente, il giudice con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.».

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-09-25;186~art3