I Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all'allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell'articolo 6:

  • a)i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione dei Servizi fitosanitari regionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato dalla Commissione UE, basato sulla dimostrazione scientifica dell'inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata;
  • b)le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 2, dell'allegato III;
  • c)le piante di cui al punto 2 dell'allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto 1, dell'allegato III.

Testo vigente dal 11 novembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186~art9 · fonte del testo