Art. 3 — Immissione in commercio: requisiti per la procedura semplificata di autorizzazione e divieto di pubblicità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
Abrogato dal 6 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1997 al 6 luglio 2006. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico e' rilasciata con procedura semplificata di registrazione, se il medicinale:
tolto: a) e' destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
tolto: b) non reca sulle confezioni ne' vanta in qualsiasi altro modo indicazioni terapeutiche;
tolto: c) ha un grado di diluizione tale da garantire l'innocuita'; in ogni caso il medicinale non puo' contenere piu' di una parte per diecimila di tintura madre, ne' piu' di 1/100 della piu' piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica. La procedura semplificata di registrazione di cui al comma 1 puo' riguardare altresi' una serie di medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza omeopatici, con riferimento alle differenti diluzioni e forme farmaceutiche di interesse del richiedente. 1-ter. Con decreto del Ministro della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 6, sono individuate le tipologie dei medicinali omeopatici per la cui immissione in commercio si applica la procedura di registrazione semplificata prevista dall'articolo 5 E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei medicinali omeopatici di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;185~art3 · fonte del testo
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