E' autorizzata la spesa di L. 132.500.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
