E' autorizzata la spesa di lire sessanta milioni in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche e da leggi speciali, ivi compresi il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolazioni per la provvista di acqua potabile e per opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144, nonche' la legge 4 aprile 1935, n. 454 ed il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, concernenti sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.
Testo vigente dal 19 maggio 1948
