E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito. E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori. E' altresi' autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Presidenziali su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo.

Testo vigente dal 31 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185~art2 · fonte del testo