E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito. E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori. E' altresi' autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Presidenziali su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
