Art. 16 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 197.
Abrogato dal 15 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 2003 al 15 dicembre 2021. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e' abrogato. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;182~art16 · fonte del testo
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