Art. 7
Lo stanziamento previsto dalla legge 8 aprile 1940, n. 377, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e' elevato a L. 1.800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1956, n. 771
2La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".
Testo vigente dal 15 agosto 1956
