Lo stanziamento previsto dalla legge 8 aprile 1940, n. 377, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e' elevato a L. 1.800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 luglio 1956, n. 771

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La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".

Testo vigente dal 15 agosto 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1948 al 15 agosto 1956.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 luglio 1956, n. 771

    La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181~art7 · fonte del testo