Art. 6
E' stabilito in L. 2.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
