Con decreto del Ministro per i trasporti, da emanare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1928, n. 597, l'organico del personale del ramo esecutivo delle Ferrovie dello Stato verra' ridotto, nei gradi e nelle qualifiche laddove e' possibile, di un numero di posti complessivamente corrispondente all'aumento dell'organico del personale degli uffici previsto dal precedente art. 1.

Testo vigente dal 31 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178~art3 · fonte del testo