Con decreto del Ministro per i trasporti, da emanare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1928, n. 597, l'organico del personale del ramo esecutivo delle Ferrovie dello Stato verra' ridotto, nei gradi e nelle qualifiche laddove e' possibile, di un numero di posti complessivamente corrispondente all'aumento dell'organico del personale degli uffici previsto dal precedente art. 1.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
