La parte della maggiore spesa, risultante dall'aumento degli organici del personale degli uffici disposto col precedente art. 1 che non verra' compensata in conseguenza della diminuzione di posti negli organici del personale del ramo esecutivo, prevista dall'art. 3, fara' carico alla parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 31 marzo 1948
