A cominciare dal 1 gennaio 1951 e per la durata di un quinquennio verra' effettuato il graduale riassorbimento delle unita di cui al precedente art. 1, in modo che l'eccedenza, rispetto alla pianta, di cui all'allegato 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga totalmente eliminata non oltre il 31 dicembre 1955. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1055, n. 1119
1La L. 9 novembre 1055, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958."
Testo vigente dal 21 dicembre 1955
