A cominciare dal 1 gennaio 1951 e per la durata di un quinquennio verra' effettuato il graduale riassorbimento delle unita di cui al precedente art. 1, in modo che l'eccedenza, rispetto alla pianta, di cui all'allegato 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga totalmente eliminata non oltre il 31 dicembre 1955. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 novembre 1055, n. 1119

1

La L. 9 novembre 1055, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958."

Testo vigente dal 21 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1948 al 21 dicembre 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 novembre 1055, n. 1119

    La L. 9 novembre 1055, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178~art2 · fonte del testo