Art. 48 — Esclusioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi delle facolta' di cui all'art. 47, comma 1, non e' necessario che le condizioni di contratto lo prevedano espressamente quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
tolto: a) l'assicurazione tutela giudiziaria e' limitata a controversie derivanti dalla utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio della Repubblica;
tolto: b) tale assicurazione e' collegata con un contratto di assicurazione per l'assistenza da fornirsi in caso di incidenti o di guasti relativi agli stessi autoveicoli;
tolto: c) ne' l'assicuratore della tutela giudiziaria, ne' l'assicuratore dell'assistenza esercitano il ramo responsabilita' civile. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora l'impresa assicuri per la tutela giudiziaria entrambe le parti della controversia, queste debbono comunque essere assistite e rappresentate da procuratori legali, o da altri soggetti abilitati a norma della vigente legislazione, da essa indipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art48 · fonte del testo
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