Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'assicurato ha diritto:

tolto: a) nel caso che per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo occorra far ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione nazionale, di scegliere il professionista della cui opera avvalersi;

tolto: b) di scegliere un procuratore legale, od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente, al quale affidare la tutela dei suoi interessi nel caso si venga a trovare in situazione di conflitto di interessi con l'impresa. Le condizioni generali di contratto devono prevedere il diritto di cui al comma 1. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l'autorita' giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equita'. Tale seconda facolta' deve essere esplicitamente prevista nel contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art47 · fonte del testo