Art. 25 — Controlli
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Ministro della sanita', sentito per gli aspetti ambientali il Ministro dell'ambiente, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di effettuazione di un programma annuale di controllo sui biocidi immessi sul mercato al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto. Ogni tre anni a decorrere dal 14 maggio 2000, il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, entro il 30 novembre del terzo anno, una relazione sulle azioni intraprese riguardo ai controlli effettuati, nonche' informazioni su eventuali casi di avvelenamento causato dai biocidi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art25 · fonte del testo
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