Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 377 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25. Le imprese di cui al comma 1, gia' tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorita'. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art119 · fonte del testo