Art. 118 — Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessita' di alcuna comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art118 · fonte del testo
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