1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze puo' autorizzare, per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.

Testo vigente dal 16 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173~art5 · fonte del testo