Art. 5 — D e r o g h e
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze puo' autorizzare, per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.
Testo vigente dal 16 giugno 1999
