Art. 1 — Campo d'applicazione
Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali e' prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.
Testo vigente dal 16 giugno 1999
