Art. 2 — Marcatura comunitaria
I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sara' stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento. La marcatura fiscale di cui al comma 1 e' eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Testo vigente dal 16 giugno 1999
