I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sara' stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento. La marcatura fiscale di cui al comma 1 e' eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Testo vigente dal 16 giugno 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173~art2 · fonte del testo