Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 775, dall'art. 18 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e dal presente decreto, e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
