Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949. La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.

Testo vigente dal 11 agosto 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;493~art2 · fonte del testo